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http://www.itportal.it/news/default.asp ... 0&in=11219

Migliaia di italiani stanno ricevendo in questi giorni una lettera di risarcimento danni per violazione della legge sul diritto d?autore.

Internet Magazine ha chiesto spiegazioni allo studio legale Mahlknecht & Rottensteiner. ? da qui che ? per conto della sua assistita Peppermint Jam Record Gmbh ? stanno partendo le lettere di richieste risarcimento.

Ecco quanto ha dichiarato a Massimo Mattone ? caporedattore di Internet Magazine ? l?avvocato Otto Mahlknecht:


M.M

Ci risulta che il Tribunale di Roma abbia ordinato a Telecom ed ad altri ISP di fornire le utenze telefoniche ed i recapiti degli utenti coinvolti nel ?caso Peppermint?. Quali informazioni sono state raccolte a carico degli utenti ?sospetti? prima di rivolgersi al Giudice ed ottenere il via libera dal suddetto Tribunale?


O.M

La casa discografica ha incaricato un investigatore, la societ? Logistep, esperta in antipirateria, per effettuare una ricerca riguardante la diffusione illegale della sua musica su reti P2P. La Logistep ha registrato l?indirizzo IP di quegli utenti che hanno messo a disposizione una determinata canzone e l?ora esatta di tale evento. Per verificare se il rispettivo file contiene veramente la canzone ricercata e non si tratti di un fake, ha fatto un download dell?opera messa a disposizione, controllando il rispettivo valore hash. I file inoltre sono stati salvati ai fini di prova.


M.M

Come ? stato possibile sapere che gli utenti stessero violando i diritti della Vostra assistita e non ? semplicemente - scambiandosi files in modo definitivo?

In quest?ultimo caso non sussisterebbe alcun reato?


O.M

L?immissione di opere dell?ingegno tutelate dal copyright ? o parti di esse ? in reti telematiche costituisce sempre reato. Il vero problema comunque non ? l?aspetto penale, ma consiste nel danno patrimoniale arrecato. Queste persone, di fatto, si sono arrogate una licenza mondiale di distribuzione del rispettivo brano musicale senza averne il diritto. Civilisticamente sono responsabili ex articolo 2043 del codice civile; l?ammontare del danno ? calcolato ai sensi dell?articolo 158 della legge sul diritto d?autore.


M.M

Quanti brani musicali della sua assistita, ciascun utente, in media, avrebbe reso disponibile in Rete?


O.M

Non ci sono statistiche al riguardo perch? le indagini vengono fatte con riguardo a singoli brani. Comunque, basta aprire la rispetta ?cartella condivisi? dell?utente (che ? aperta a tutti i partecipanti della Rete P2P e quindi ? pubblica per esplicita volont? dell?utente) per accorgersi che ci sono molte persone che offrono tantissime opere tutelate. Dal punto di vista di quest?utente pu? sembrare anche ragionevole perch?, facendo in tal modo, raggiunge un posto migliore nella graduatoria e riesce a ?succhiare? pi? dalla rete.


M.M

Nella lettera inviata agli utenti si lascia intendere ai medesimi ? qualora effettuino il pagamento richiesto - di non temere ulteriori conseguenze.

Com?? possibile tutto ci?, tenuto conto che il reato che si sta loro contestando ?, ahim?, procedibile d'ufficio?


O.M

L?eccezione in ordine alla perseguibilit? d?ufficio del reato non coglie il segno, perch? ? puramente teorica: in pratica, per un ?minireato? del genere, le autorit? si attivano soltanto su richiesta e sollecito del danneggiato. E come gi? detto, il vero problema consiste nella perdita di fatturato delle imprese che investono nel settore dell?intrattenimento, cio? prevale l?aspetto civilistico.



M.M

La sua Cliente ha intenzione di agire realmente contro tutti i 4000 utenti o promuover? solo qualche azione a scopo dimostrativo?



O.M

Molte persone ? specialmente quelle assistite da un avvocato ? aderiscono alla proposta di transazione della Peppermint, probabilmente perch? la somma richiesta ? veramente ragionevole. Le altre sappiano che non la passeranno facilmente. Sicuramente, sar? difficile agire contro cos? tante persone, ma vorrei far presente che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avviene dopo cinque anni, per questo motivo la Peppermint ha molto tempo per tutelarsi. Se vuole, pu? chiamare in giudizio (gli utenti, ndr) uno dopo l?altro.



M.M

Cosa accadr? agli utenti che decideranno di non pagare quanto richiesto?


O.M

La casa discografica dovr? rivolgersi al Tribunale (Sezione specializzata per la propriet? intellettuale) per chiedere il risarcimento del danno ed ovviamente che non venga proseguita la diffusione illecita delle opere dell?ingegno. Se si tratta di ?heavy user? forse agir? anche penalmente.


M.M

Sono in programma altre iniziative analoghe?


O.M

S?, abbiamo la procura generale di altre imprese danneggiate.



M.M

Cosa pensa di questa nota diffusa da Adiconsum a difesa dei consumatori?

http://www.adiconsum.it/index.php?pagin ... ategoria=7

Ivi si invitano gli utenti a scrivere al Garante per violazione della Privacy?


O.M

Credo che le persone che si sono affidate a quest?organizzazione sono mal consigliate. Da quello che ? stato pubblicato fino ad ora si evince che il problema dal punto di vista giuridico non ? stato ancora ?digerito?. Altrimenti non riesco a capire come mai si possa seriamente sostenere che ci sia stata una violazione della privacy. Forse coloro che gridano allarme al Garante della privacy non hanno letto attentamente le ordinanze del Tribunale di Roma che ovviamente hanno approfondito questa tematica. Siccome i dati sono stati raccolti per far valere un diritto in sede giudiziaria non era necessario il consenso della rispettiva persona. Questo ? un?eccezione prevista dall?articolo 24, comma 1, lettera f), dell?articolo 43, comma 1, lettera c) nonch? dell?articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice della privacy.

? anche ragionevole, perch? altrimenti l?impresa danneggiata non avrebbe la possibilit? di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e verrebbe violato l?articolo 24 della nostra Costituzione.

Sarebbe anche un?assurdit?, perch? anche il ladro che in un negozio ? stato rintracciato dal detective con l?aiuto della telecamera di sorveglianza non pu? aspettarsi di cavarsela sostenendo che sia stata violata la sua privacy.

Sia aggiunto che ? con tutto il rispetto verso il lavoro che fanno le organizzazione dei consumatori ? le persone che illecitamente hanno diffuso opere d?ingegno tutelate nell?internet, giuridicamente non possiedono la qualit? di ?consumatori?, ma hanno una responsabilit? extracontrattuale nei confronti dell?impresa che hanno danneggiata con il loro comportamento, pertanto tutta la normativa a tutela del consumatore non ? applicabile.


M.M

La storia si ripete. Gli utenti vogliono condividere liberamente i file in Rete. Le major difendono i diritti di copyright delle loro opere. Qual ? ? secondo Lei ? il giusto compromesso e come e quando si potr? davvero ottenerlo?



O.M

La pirateria crea danni ingenti, particolarmente alle imprese dell?intrattenimento. Per quanto riguarda, per esempio, i giochi elettronici, si dovrebbe tener presente che giochi del genere vengono sviluppati da imprese (c.d. developer) che formano teams di esperti (come Game-Designer, produttori, autori, designer, programmatori, ideatori audio, musicisti e software tester). Di solito, un team del genere ? costituito da 20 fino a 50 persone, ma possono essere anche pi? di 100. La produzione di un gioco dura da uno a tre anni e costa mediamente da uno a 5 milioni di euro.

Ognuno che, nell?ambito di una rete peer-to-peer, mette a disposizione degli altri utenti giochi, musica o film, deve sapere che danneggia gravemente le imprese che investono in questo settore.

Non ? una ragazzata, ma un serio rischio per l?intero settore economico.

Vorrei evidenziare che la nostra economia europea si basa in gran parte sulla creativit? e la ricerca, pertanto la tutela della propriet? intellettuale ? un suo interesse vitale.

Non credo sia possibile che ci possa essere un compromesso, perch? di fatto siamo di fronte ad un fenomeno parassitario: uno lavora e investe e l?altro si permette di utilizzare quest?opera per ottenere vantaggi personali.

Probabilmente, la soluzione migliore sono offerte flat, nel senso che si paga un determinato importo mensile ad un distributore per poter scaricare un certo ammontare di brani a propria scelta.



A queste risposte si contrappone per? il parere di gran parte della Rete, in gran subbuglio soprattuttto tra gli utenti che sono soliti utilizzare il file sharing per scaricare e condividere brani musicali. Forti perplessit? sono state espresse anche da molti esperti legali di Internet e Nuove Tecnologie. Tra questi, quello autorevole di Guido Scorza - Professore presso il Master di diritto delle nuove tecnologie dell?Universit? di Bologna e presso la Scuola Ufficiali dell?Arma dei Carabinieri ed esperto legale della rivista Internet Magazine:



<<La>>


?Nessun dubbio, d?altra parte, pu? sussistere? ? ha continuato Scorza ?circa la circostanza che gli indirizzi IP acquisiti e catalogati dalla Logistep costituiscono dati personali degli utenti essendo agevolmente riconducibili alla loro identit?. L?attivit? posta in essere dalla societ? d?oltralpe, d?altra parte, non sembra poter rientrare nella deroga di cui all?art. 24 del Codice Privacy che permette il trattamento di dati personali ?per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit? e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

La Logistep, infatti, ha presumibilmente trattato i dati di centinaia di migliaia di utenti che si sono poi rilevati del tutto estranei alle ipotizzate violazioni e, ad oggi, la sua attivit? ? stata utilizzata esclusivamente per esigere da alcune decine di migliaia di utenti il pagamento di un importo di natura indennizzatoria rispetto alle violazioni asseritamene poste in essere il che, certamente, non costituisce esercizio di un diritto in sede giudiziaria cos? come prescritto dalla richiamata disciplina.

In tale contesto, all?origine della vicenda di cui stiamo parlando sembra esservi una plateale violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali alla quale la Logistep non sembra potersi sottrarre semplicemente sbandierando la propria ?cittadinanza? svizzera.?


I dubbi e le perplessit? circa la liceit? dell?operato della ?squadra del grande fratello? sotto il profilo della disciplina della privacy non finiscono qui.

? ancora Scorza a far notore come ?la Peppermint si ritrova oggi a trattare dei dati personali nuovi ed autonomi rispetto a quelli originariamente acquisiti dalla societ? svizzera, risultanti dal data matching tra gli indirizzi IP, le informazioni relative alle pretese violazioni dei propri diritti d?autore ed i nominativi dei titolari delle utenze telefoniche corrispondenti a detti IP comunicatile dalla Telecom.

Tali dati - almeno in una certa percentuale - non sono certamente corretti.

In molte occasioni, infatti, il titolare dell?utenza telefonica cui risulta associato un contratto di accesso ad internet non coincider? con il preteso autore della violazione contestata dalla Peppermint o, pi? semplicemente, con l?utente della piattaforma di Peer to peer monitorata dalla Logistep?


Per chiarire il tutto ai lettori, l?esperto legale di Internet Magazine fa questo esempio:

?Il Sig. Paolo Rossi, padre di Mario, ? titolare dell?utenza telefonica 066880?., tranquillo pensionato ed analfabeta informatico, potrebbe essersi visto recapitare dallo Studio Legale che assiste la Peppermint una lettera con la quale gli si chiede di provvedere al pagamento dei famosi 330 euro per aver condiviso via internet un certo brano musicale e, in caso di mancato pagamento, domani, potrebbe vedersi trascinato dinanzi ad un giudice civile o penale quale ?pirata informatico?.

Sotto tale profilo, il trattamento che la Peppermint sta attualmente ponendo in essere, appare evidentemente illecito?.

?Detto trattamento? ? agginge Scorza ?d?altra parte, al pari di quello originariamente posto in essere - e forse non ancora esauritosi - della Logistep, avrebbe dovuto essere notificato al Garante ai sensi dell?art. 37, lett. D) del Codice privacy.

L?omessa notifica al Garante, ai sensi dell?art. 163 del Codice comporta per il trasgressore una sanzione da 10 a 60 mila Euro.

Se l?Ufficio del Garante, quindi, mostrasse, in questa vicenda la solerzia e puntualit? di recente manifestata per vegliare su vizi e virt? degli uomini del Palazzo, la Peppermint e la Logistep - dopo aver inondato l?Italia di richieste di pagamento - potrebbero vedersi recapitare una comunicazione che, sotto lo stemma della Repubblica, chiede loro di versare all?italico erario una piccola percentuale di quel milione e duecento mila euro che stanno cercando di portare oltralpe?.


Ma il punto pi? importante di tutti ? forse questo: nella lettera di risarcimento inviata agli utenti, innanzitutto, si lascia intendere che, se essi pagheranno l?importo richiesto, potranno dormire sonni tranquilli al riparo da azioni civili o penali.


?Sfortunatamente per gli utenti? ? precisa Scorza ?il reato loro contestato - messa a disposizione di opere protette dal diritto d?autore attraverso internet - ? procedibile d?ufficio con la conseguenza che, a prescindere da ogni iniziativa della Peppermint essi corrono, comunque, il rischio di vedersi trascinare davanti ad un giudice penale!?.


Non ha toni meno duri, in merito alla vicenda, il gi? senatore Fiorello Cortiana, da sempre un punto di riferimento per i temi del diritto d'autore e del copyright.

In un?intervista rilasciata a Massimo Mattone (qui trovate il podcast, circa 10 Mb), Cortiana ha affermato che la Rete si trova ad un bivio pericolossimo: se non si supera questo empasse legale, potrebbe sprofondare in un baratro dando origine ad un precedente legale gravissimo.

Al contrario, se si resta uniti e si scrive tutti al Garante Privacy, si pu? dare la dimostrazione che il popolo della Rete ? pi? forte di chi tenta illegittimamente di sostituirsi alla sua sovranit?.

Pi? o meno sulla stessa linea il noto magistrato Giuseppe Corasaniti, autorevole studioso di problemi giuridici della comunicazione e dell'Informatica e direttore scientifico di Medialaw.

?Mi pare un paradosso causato, soprattutto, da una anacronistica legge sul diritto d?autore, frammentata e a tratti farraginosa, da una scarsa considerazione delle garanzie esistenti in materia di privacy, e ovviamente da una strategia aggressiva, in verit? non solo italiana, che sta prendendo piede nei confronti del ?file sharing? . ?Il rischio? ? ha aggiunto il magistrato ? ?? evidentemente quello di considerare la rete in s?, in tutte le sue applicazioni, un qualcosa di illecito, anche solo potenzialmente.
? una sorta di ?guerra santa? che, purtroppo, non ? utile davvero a nessuno, come tutte le guerre, sante o meno. Occorre invece trovare spazi di mediazione e comprensione reciproca?.

Nota importante ? Mentre scriviamo apprendiamo con soddisfazione che (Adnkronos)
?con riferimento alla vicenda degli utenti italiani, ai quali la societa' Peppermint ha chiesto un risarcimento danni per aver condiviso via Internet file musicali nei siti cosiddetti ''peer to peer'' (2P2), l'Autorita' ha deciso di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause intentate dalla Peppermint nei confronti di gestori telefonici allo scopo di identificare alcune migliaia di utenti.La decisione del Garante, si precisa in un comunicato, " nasce dalla volonta' di verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali".

Nei prossimi numeri di Internet Magazine, Idea Web e Win Magazine, in Edicola a Giugno, troverete un ampio approfondimento sul caso Peppermint-Logistep e sulla tutela dei diritti d?autore connessi all?utilizzo del file sharing.

Redazione Internet Magazine

Ho letto solo l'inizio... chi mi fa un riassunto?? :D

Ti riassumo io:

SONO C**** VOSTRI !!!!!!


+ condividete, + rischiate..................

In pratica: quelli beccati non hanno speranza.
Alla ditta svizzera ? contestabile solo il fatto di aver in mano i dati sensibili del proprietario del telefono che salta fuori non coincidente con la persona che ha utilizzato il computer.
E rischia al massimo dai diecimila ai sessantamila euro di multa.
Nei casi in cui i due utenti coincidono non vi ? alcuna violazione.
Se gli svizzeri avessero notificato tutto al garante, non rischierebbero nemmeno quello.

Se le stesse cose le avesse fatte la GdF anzich? lo studio di avvocati di un privato non ci sarebbe nessuna contestazione possibile.

In poche parole stanno cercando di spingere le autorit? a muoversi per far saltare il P2P.

Si cosi' telecom,fastweb e affini possono chiudere i battenti,? un cane che si morde la coda non c'? via d'uscita(tranne che ogni tanto beccano qualcuno per salvare la faccia).
La tanto decantata diffusione delle linee adsl in italia ? dovuta al 99% al peer to peer,? innegabile.

Io ho dato qualche anno fa col mulo, quando ancora si andava tranquilli, adesso scarico qualche film col bittorrent e basta.
Tanti saluti a peppermint

Cos'?? Una confessione in piena regola?

mercoled? 25 luglio 2007

Roma - C'? grande soddisfazione nelle parole con cui Altroconsumo saluta la sonora bocciatura della crociata antiP2P di Peppermint e Techland attraverso l'attivit? di Logistep, una bocciatura di cui ora si conoscono i perch? nei dettagli.

L'Associazione pubblica l'ordinanza (qui in PDF) con la quale il giudice Paolo Costa del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta dei due produttori, che volevano ottenere da Wind i dati degli utenti che ritengono di aver "colto in fallo" sulle reti del P2P. Un'ordinanza che non sembra lasciar adito a dubbi e che nelle motivazioni accoglie gran parte delle osservazioni formulate non solo da Wind ma anche dal Garante della privacy che, come noto, era sceso in campo per far chiarezza sulle pratiche del rastrellamento degli indirizzi IP.

In particolare, Costa spiega che i dati che Peppermint e Techland avrebbero voluto ottenere sono dati protetti e non comunicabili. Esistono delle eccezioni, ma sono previste esclusivamente "per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa degli interessi della collettivit?".

Di interesse, nello specifico, il fatto che l'ordinanza sottolinei in pi? occasioni la rilevanza della segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, che viene considerata "diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza costituzionale, che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di interessi della collettivit? con eguale e superiore rilevanza costituzionale".

L'ordinanza, inoltre, sottolinea che l'acquisizione degli indirizzi IP ? illecita, "trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell'autorit? Garante per la privacy e del consenso informato dei diretti interessati". Quest'ultima annotazione, che echeggia l'orientamento europeo sul P2P, rappresenta con ogni probabilit? il maggiore ostacolo mai emerso sulla strada dei crociati antiP2P.

"Cos? come avevamo sostenuto con il nostro primo maxi reclamo - spiega ora Altroconsumo - anche l'Ordinanza del Dr. Costa del Tribunale di Roma conferma, senza ombra di dubbio, che la Logistep (la societ? svizzera incaricata di raccogliere i dati) ha trattato illecitamente i dati di migliaia di utenti, facendosi ingiustificatamente schermo dell'art. 24 del Codice privacy e che, pertanto, questi dati (gli IP degli utenti) non avrebbero dovuto essere utilizzati in alcuna sede, compresa quella giudiziaria". "Si tratta certo - continua l'Associazione - solo di un provvedimento cautelare, che inverte per? nettamente la tendenza rispetto a quelli sinora resi dallo stesso Tribunale di Roma, con i quali erano stati accolti i ricorsi della Peppermint. Tutto questo fa ben sperare per l'esito del primo maxireclamo gi? presentato al Garante da Altroconsumo a tutela dei moltissimi utenti che si sono rivolti alla nostra casella email peppermint{at}altroconsumo.it per chiedere di essere tutelati, cos? come per il secondo maxireclamo che depositeremo entro breve".

Secondo Cristiano Iurilli, legale del Centro giuridico di Adiconsum, l'ordinanza ? di assoluto rilievo in quanto "ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalit? commerciali connesse al diritto di autore".

Iurilli spiega come questa ordinanza, associata all'orientamento emergente in Europa, "aprono la strada ad una possibile determinazione - definitiva - dei rapporti che debbono esserci tra i due tipi di diritti in contrasto, l'uno (la privacy) attinente alla persona umana, l'altro (il diritto di autore) di mero carattere economico - commerciale".

Bene cos?! :D

chupa direi.

STRACHUPAAAAAAAAAA!!!!!!!!

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