Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del
primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni fumogeni e bengala;
2) nel corso del secondo tempo, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco e acceso sugli spalti
vari fuochi, provocando la formazione sullo stadio di una densa coltre di fumo; 3) al 29° del
secondo tempo, rivolto un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti
del portiere avversario; con recidiva ex art. 21 comma 2 CGS, in riferimento al provvedimento
sanzionatorio di cui al C.U. n. 261 del 20 aprile 2009; entità della sanzione attenuata in
considerazione della concreta cooperazione offerta dalla Società alle forze dell’ordine a fini
preventivi ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, al carattere
episodico del comportamento discriminatorio ed alla immediata azione svolta dalla Società,
mediante opportune comunicazioni al pubblico, al fine di far cessare tale biasimevole condotta
(art. 13 comma 1 lettera c CGS).
167/483
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato ripetutamente nel settore occupato dalla tifoseria avversaria petardi, fumogeni e
bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso nove bengala e fatto esplodere quattro petardi, lanciandone un altro nel
settore della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto
esplodere un petardo nel proprio settore, altro nel recinto di giuoco ed altro ancora nel settore
della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un fumogeno; entità
della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica.
Fumogeno in curva nord, denunciato un tifoso
01/02/2010 - di Giornale della Sicilia; Fonte: www.gds.it
Un tifoso del Catania è stato denunciato dalla Digos per avere acceso un fumogeno nella curva nord del "Massimino" durante la gara giocata dai rossazzurri con il Parma, sabato scorso. L'uomo è stato identificato mediante i video delle telecamere a circuito chiuso dello stadio. L'ultrà è stato anche proposto per il "Daspo", il divieto di accesso alle competizioni sportive.
Credo non servano commenti.....
primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni fumogeni e bengala;
2) nel corso del secondo tempo, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco e acceso sugli spalti
vari fuochi, provocando la formazione sullo stadio di una densa coltre di fumo; 3) al 29° del
secondo tempo, rivolto un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti
del portiere avversario; con recidiva ex art. 21 comma 2 CGS, in riferimento al provvedimento
sanzionatorio di cui al C.U. n. 261 del 20 aprile 2009; entità della sanzione attenuata in
considerazione della concreta cooperazione offerta dalla Società alle forze dell’ordine a fini
preventivi ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, al carattere
episodico del comportamento discriminatorio ed alla immediata azione svolta dalla Società,
mediante opportune comunicazioni al pubblico, al fine di far cessare tale biasimevole condotta
(art. 13 comma 1 lettera c CGS).
167/483
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato ripetutamente nel settore occupato dalla tifoseria avversaria petardi, fumogeni e
bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso nove bengala e fatto esplodere quattro petardi, lanciandone un altro nel
settore della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto
esplodere un petardo nel proprio settore, altro nel recinto di giuoco ed altro ancora nel settore
della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un fumogeno; entità
della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica.
Fumogeno in curva nord, denunciato un tifoso
01/02/2010 - di Giornale della Sicilia; Fonte: www.gds.it
Un tifoso del Catania è stato denunciato dalla Digos per avere acceso un fumogeno nella curva nord del "Massimino" durante la gara giocata dai rossazzurri con il Parma, sabato scorso. L'uomo è stato identificato mediante i video delle telecamere a circuito chiuso dello stadio. L'ultrà è stato anche proposto per il "Daspo", il divieto di accesso alle competizioni sportive.
Credo non servano commenti.....














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