dal 2003, semper fidelis!

AVANTI ULTRAS!

Dove parlare di tutto ciò che non rientra in quanto elencato nelle altre sezioni.

Moderator: Moderatori

Evidente caso di strumentalizzazione
Stealth_Fox wrote:Per essere chiari...

La libertà di stampa può essere limitata se va contro il buon costume, idem se scrivi su uno striscione "Jervolino bastardo" credo che lo tolgano e il responsabile (sempre che lo trovino) si becca una denuncia per diffamazione.

Spero di non aver toppato, altrimenti markens ci dirà come stanno le cose visto che lui... ha studiato a Novoli PDT_Armataz_01_12


p.s: intervento fatto solo per dovere di cronaca PDT_Armataz_01_04
CP:595Diffamazione[/b]. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (1) (2).
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro (3).
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro (4) (5).
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate (6) (7).


(1) Importi incrementati a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. Qualora proceda il giudice di pace, si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 274/2000.


(2) Il delitto di diffamazione, come quello di ingiuria [v. 594], è a forma libera onde può essere realizzato con qualunque mezzo: parole, scritti, disegni. È, però, necessario che il fatto offensivo sia comunicato ad un minimo di due persone, anche in tempi diversi, e che costoro percepiscano effettivamente l’oggetto della comunicazione. A ciò si aggiunga l’ulteriore requisito dell’assenza dell’offeso, che costituisce l’elemento distintivo del delitto di diffamazione rispetto a quello di ingiuria [v. 594, nota (1)].


(3) Per la nozione di «fatto determinato» v. l’art. 594, nota (5).


(4) L’aggravamento di pena è da ricollegare alla particolare diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato.
Per la nozione di «stampa» vale quanto sancito nell’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 a norma del quale si considera stampa o stampati «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione». In tale legge è altresì previsto un ulteriore aggravamento della sanzione penale nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato [v. l. 47/1948, art. 31]. Tale previsione creava una disparità di trattamento (peraltro ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale in base ad argomentazioni non del tutto convincenti), rispetto all’ipotesi di diffamazione compiuta col mezzo radiotelevisivo e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, per la quale rimaneva esclusa la severa disciplina di cui al suddetto art. 13. Con la l. 223/1990 il legislatore ha eliminato ogni disparità, prevedendo, all’art. 30 l’applicazione dell’art. 13, l. 47/1948 anche alla diffamazione compiuta col mezzo radiotelevisivo.
Infine, la diffamazione compiuta con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è quella realizzata utilizzando un qualunque strumento destinato ad un numero indeterminato di persone (es.: discorsi in luogo pubblico).
Quanto alla diffamazione a mezzo stampa, per la giurisprudenza (Cass. V, 8035/1998) è sufficiente un titolo perché si incorra nel reato di diffamazione: una notizia falsa riportata in un titolo di giornale può bastare da sola a ledere la reputazione di una persona, anche se nell’articolo il giornalista dà una visione veritiera e corretta della vicenda.
La giurisprudenza precisa che il carattere diffamatorio dell’informazione può risultare da una valutazione d’insieme dell’articolo, «quando i singoli elementi di espressione, valutati indipendentemente l’uno dall’altro, siano in certo qual modo ambigui o neutri».


(5) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss., l. 689/1981 nella ipotesi di competenza del tribunale monocratico.


(6) L’aggravamento di pena si ricollega in questa ipotesi al particolare prestigio dei soggetti passibili del reato di diffamazione. Sulla nozione di Corpo politico, giudiziario o amministrativo, nonché su quella di Autorità costituita in collegio si veda l’art. 342.


(7) Del delitto in esame risponde, ad esempio, per la giurisprudenza, chi presenta sentenze come risultato di complotti o strategie, poiché in tal caso non si manifesta un dissenso dalle opinioni espresse dai giudici, ma si afferma un fatto lesivo che deve essere rigorosamente provato.
Da notare che la diffamazione è un delitto, quindi è possibile anche il sequestro dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (come dice l'art. 21 della Costituzione): da notare che il sequestro può (o meglio, deve) avvenire subito anche per interrompere il reato in atto: basta un UPG (ufficiale di polizia giudiziaria).

In costituzione ci sono scritte tante cose, non va mai letta in singolo: le cose + importanti spesso non sono scritte, ma rimandano a leggi dello Stato attraverso le c.d. riserve di legge: per capirsi, il Codice Penale è una di queste leggi, che stabilisce cosa sia la parola "delitto" scritta in Costituzione ecc. ecc.
Una cosa però la devo dire...

Solo perchè c'è il rischio che io diffami te, non puoi tu impedirmi di parlare.
Nuvoletta! wrote:Una cosa però la devo dire...

Solo perchè c'è il rischio che io diffami te, non puoi tu impedirmi di parlare.
A parte che il rischio non è contemplato come reato in questo caso (non esiste il "tentativo di diffamazione" come reato penale (come ad es. esiste il tentato sequestro di persona, per intendersi: non ancora compiuto il sequestro, ti posso arrestare e condannare), il "parlare" è libero, ma non vuol dire "lecito": tu parli (scrivi ecc.) ma io ti punisco se una legge lo prevede.
Il divieto di striscioni è cmq solo amministrativo: cioè come un divieto di sosta: ne puoi fare a bizzeffe, basta pagare e MAI andrai in carcere.
Se lo striscione è però anche "diffamazione" scatta il penale (+ l'amministrativo) con l'applicazione di tutto l'ambaradan previsto per i reati (e i delitti, che sono quelli + gravi).
Minkia markens sei una sorpresa continua!!!
gg
allora markens non capisco....
io posso camminare per strada con una maglietta con su scritto "markens suka",giusto???
ho la libertà di indossare la maglietta....
successivamente se tu mi denunci per diffamazione,io vado incontro a multa,galera e tutto quello che può esserci,erro????
dopo aver pagato e/o scontato la pena,ho ancora il diritto di indossare magliette????
o devo camminare con un poliziotto quando vado a fare shopping per vedere se quella maglia contiene frasi diffamative???
credo che sono libero di indossare una qualsiasi maglia io voglia(anche di nuovo 'markens suka') anche se ho la possibilità di ri avere un processo ecc...ecc....

agli ultras viene vietato di portare lo striscione,il megafono,la bandiera e qualsiasi altra cosa che non sia la sciarpa perchè potrebbe essere uno striscione inneggiante al razzismo o alla violenza,o meglio,per portare uno striscione o una bandiera o altro allo stadio devo inviare un fax entro una determinata data alla società con allegato foto e dimensioni dello striscione e/o bandiera per poi acere il PERMESSO....questo vuol dire fare una sorta di filtro e successva censura alla libertà di espressione,il che è anticostituzionale....

chiaro il tutto???
Sarn0! wrote:allora markens non capisco....
io posso camminare per strada con una maglietta con su scritto "markens suka",giusto???
ho la libertà di indossare la maglietta....
successivamente se tu mi denunci per diffamazione,io vado incontro a multa,galera e tutto quello che può esserci,erro????
dopo aver pagato e/o scontato la pena,ho ancora il diritto di indossare magliette????
o devo camminare con un poliziotto quando vado a fare shopping per vedere se quella maglia contiene frasi diffamative???
credo che sono libero di indossare una qualsiasi maglia io voglia(anche di nuovo 'markens suka') anche se ho la possibilità di ri avere un processo ecc...ecc....

agli ultras viene vietato di portare lo striscione,il megafono,la bandiera e qualsiasi altra cosa che non sia la sciarpa perchè potrebbe essere uno striscione inneggiante al razzismo o alla violenza,o meglio,per portare uno striscione o una bandiera o altro allo stadio devo inviare un fax entro una determinata data alla società con allegato foto e dimensioni dello striscione e/o bandiera per poi acere il PERMESSO....questo vuol dire fare una sorta di filtro e successva censura alla libertà di espressione,il che è anticostituzionale....

chiaro il tutto???
un po' come se preventivamente
io andassi a rimuovere tutti i coltelli da cucina e i corpi contundenti e vietassi il possesso e la vendita di armi a tutti....
per prevenire che qualche "maniaco" sgozzi la moglie (o la moglie... il marito! Perchè il maniaco non deve essere sempre l'uomo ! )

Le azioni "preventive" a mio avviso non hanno senso.
Non so se avete visto il film "minority report"

Ma è anche vero, e non puoi negarlo, che sullo stadio spesso al posto di sentire inneggiare alla propria squadra, si sente iveire nei confronti dell'altra.

Ancora peggio quando in una partita "Roma - Atalanata"
si sente
"noi non siamo napoletani"
oppure altra merda sui napoletani che NON C'ENTRANO UN CAZZ IN QUELLA PARTITA !

diciamo che
-limitare la libertà di espressione è sbagliato
-abusarne lo è altrettanto

averne abusato per vari anni... ha fatto si che l'azione "preventiva" (e forse anticostituzionale) sia la migliore soluzione (attualmente)
snipershady wrote:
Sarn0! wrote:allora markens non capisco....
io posso camminare per strada con una maglietta con su scritto "markens suka",giusto???
ho la libertà di indossare la maglietta....
successivamente se tu mi denunci per diffamazione,io vado incontro a multa,galera e tutto quello che può esserci,erro????
dopo aver pagato e/o scontato la pena,ho ancora il diritto di indossare magliette????
o devo camminare con un poliziotto quando vado a fare shopping per vedere se quella maglia contiene frasi diffamative???
credo che sono libero di indossare una qualsiasi maglia io voglia(anche di nuovo 'markens suka') anche se ho la possibilità di ri avere un processo ecc...ecc....

agli ultras viene vietato di portare lo striscione,il megafono,la bandiera e qualsiasi altra cosa che non sia la sciarpa perchè potrebbe essere uno striscione inneggiante al razzismo o alla violenza,o meglio,per portare uno striscione o una bandiera o altro allo stadio devo inviare un fax entro una determinata data alla società con allegato foto e dimensioni dello striscione e/o bandiera per poi acere il PERMESSO....questo vuol dire fare una sorta di filtro e successva censura alla libertà di espressione,il che è anticostituzionale....

chiaro il tutto???
un po' come se preventivamente
io andassi a rimuovere tutti i coltelli da cucina e i corpi contundenti e vietassi il possesso e la vendita di armi a tutti....
per prevenire che qualche "maniaco" sgozzi la moglie (o la moglie... il marito! Perchè il maniaco non deve essere sempre l'uomo ! )

Le azioni "preventive" a mio avviso non hanno senso.
Non so se avete visto il film "minority report"

Ma è anche vero, e non puoi negarlo, che sullo stadio spesso al posto di sentire inneggiare alla propria squadra, si sente iveire nei confronti dell'altra.

Ancora peggio quando in una partita "Roma - Atalanata"
si sente
"noi non siamo napoletani"
oppure altra merda sui napoletani che NON C'ENTRANO UN CAZZ IN QUELLA PARTITA !

diciamo che
-limitare la libertà di espressione è sbagliato
-abusarne lo è altrettanto

averne abusato per vari anni... ha fatto si che l'azione "preventiva" (e forse anticostituzionale) sia la migliore soluzione (attualmente)
azz...talmente MIGLIORE che gli striscioni continuano ad entrare,gli scontri continuano ad esserci....bella prevenzione...una buona riuscita delle FdO a quanto pare....

e poi il fatto degli inni contro le squadre avversarie sono cose del "mondo ultras"....
è un pò come dire,perchè berlusconi invece di fare delle cose buone,fa notare le cose che gli altri non hanno fatto di buono????sono delle "tattiche" del mondo politico che FINCHè NON CI SEI DENTRO A QUESTO MONDO(politico,ultras o chi per esso) NON PUOI CAPIRLO!!
io non ho mai scritto la parola "ultras"
ho scritto "tifosi"

e non è detto che associ per forza un termine all'altro
snipershady wrote:io non ho mai scritto la parola "ultras"
ho scritto "tifosi"

e non è detto che associ per forza un termine all'altro
beh ma io mi riferisco agli ultras...
Sarn0! wrote: agli ultras viene vietato di portare lo striscione,il megafono,la bandiera e qualsiasi altra cosa che non sia la sciarpa perchè potrebbe essere uno striscione inneggiante al razzismo o alla violenza,o meglio,per portare uno striscione o una bandiera o altro allo stadio devo inviare un fax entro una determinata data alla società con allegato foto e dimensioni dello striscione e/o bandiera per poi acere il PERMESSO....questo vuol dire fare una sorta di filtro e successva censura alla libertà di espressione,il che è anticostituzionale....

chiaro il tutto???
Si chiama "tutela preventiva": se vai in giro con attrezzi da scasso, si presume che tu li possa/voglia usare, quindi te li sequestro direttamente: l'ordinamento valuta i 2 interessi in gioco cioè il diritto di portare e la tutela degli altri e anticipa la tutela dell'interesse ritenuto predominante: è da sempre ritenuta costituzionale purché la fattispecie sia ben determinata.
In effetti l'aspetto anticostituzionale delle nuove norme esiste: è il PERMESSO da richiedere ad una società PRIVATA (diverso sarebbe se il permesso lo dovesse dare ad es. il questore).
In questo tema (ma anche in altri) il problema maggiore è che in Italia anzichè applicare leggi esistenti, se ne fanno di nuove e spesso "peggiori", per dare all'opinione pubblica il cosiddetto "segnale forte".
Secondo me chi mette uno striscione razzista potrebbe/andrebbe condannato attraverso le leggi x i crimini di apologia di fascismo e simili, che esistono dal 1946 (e sono parecchio dure), piuttosto che inventarsi illeciti amministrativi e imporre multe alle società sportive (private, ma che non sono proprietarie dello Stadio, che in Italia è e resta comunale).

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