Stealth_Fox wrote:Per essere chiari...
La libertà di stampa può essere limitata se va contro il buon costume, idem se scrivi su uno striscione "Jervolino bastardo" credo che lo tolgano e il responsabile (sempre che lo trovino) si becca una denuncia per diffamazione.
Spero di non aver toppato, altrimenti markens ci dirà come stanno le cose visto che lui... ha studiato a Novoli![]()
p.s: intervento fatto solo per dovere di cronaca
Da notare che la diffamazione è un delitto, quindi è possibile anche il sequestro dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (come dice l'art. 21 della Costituzione): da notare che il sequestro può (o meglio, deve) avvenire subito anche per interrompere il reato in atto: basta un UPG (ufficiale di polizia giudiziaria).CP:595Diffamazione[/b]. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (1) (2).
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro (3).
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro (4) (5).
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate (6) (7).
(1) Importi incrementati a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. Qualora proceda il giudice di pace, si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 274/2000.
(2) Il delitto di diffamazione, come quello di ingiuria [v. 594], è a forma libera onde può essere realizzato con qualunque mezzo: parole, scritti, disegni. È, però, necessario che il fatto offensivo sia comunicato ad un minimo di due persone, anche in tempi diversi, e che costoro percepiscano effettivamente l’oggetto della comunicazione. A ciò si aggiunga l’ulteriore requisito dell’assenza dell’offeso, che costituisce l’elemento distintivo del delitto di diffamazione rispetto a quello di ingiuria [v. 594, nota (1)].
(3) Per la nozione di «fatto determinato» v. l’art. 594, nota (5).
(4) L’aggravamento di pena è da ricollegare alla particolare diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato.
Per la nozione di «stampa» vale quanto sancito nell’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 a norma del quale si considera stampa o stampati «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione». In tale legge è altresì previsto un ulteriore aggravamento della sanzione penale nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato [v. l. 47/1948, art. 31]. Tale previsione creava una disparità di trattamento (peraltro ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale in base ad argomentazioni non del tutto convincenti), rispetto all’ipotesi di diffamazione compiuta col mezzo radiotelevisivo e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, per la quale rimaneva esclusa la severa disciplina di cui al suddetto art. 13. Con la l. 223/1990 il legislatore ha eliminato ogni disparità, prevedendo, all’art. 30 l’applicazione dell’art. 13, l. 47/1948 anche alla diffamazione compiuta col mezzo radiotelevisivo.
Infine, la diffamazione compiuta con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è quella realizzata utilizzando un qualunque strumento destinato ad un numero indeterminato di persone (es.: discorsi in luogo pubblico).
Quanto alla diffamazione a mezzo stampa, per la giurisprudenza (Cass. V, 8035/1998) è sufficiente un titolo perché si incorra nel reato di diffamazione: una notizia falsa riportata in un titolo di giornale può bastare da sola a ledere la reputazione di una persona, anche se nell’articolo il giornalista dà una visione veritiera e corretta della vicenda.
La giurisprudenza precisa che il carattere diffamatorio dell’informazione può risultare da una valutazione d’insieme dell’articolo, «quando i singoli elementi di espressione, valutati indipendentemente l’uno dall’altro, siano in certo qual modo ambigui o neutri».
(5) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss., l. 689/1981 nella ipotesi di competenza del tribunale monocratico.
(6) L’aggravamento di pena si ricollega in questa ipotesi al particolare prestigio dei soggetti passibili del reato di diffamazione. Sulla nozione di Corpo politico, giudiziario o amministrativo, nonché su quella di Autorità costituita in collegio si veda l’art. 342.
(7) Del delitto in esame risponde, ad esempio, per la giurisprudenza, chi presenta sentenze come risultato di complotti o strategie, poiché in tal caso non si manifesta un dissenso dalle opinioni espresse dai giudici, ma si afferma un fatto lesivo che deve essere rigorosamente provato.
In costituzione ci sono scritte tante cose, non va mai letta in singolo: le cose + importanti spesso non sono scritte, ma rimandano a leggi dello Stato attraverso le c.d. riserve di legge: per capirsi, il Codice Penale è una di queste leggi, che stabilisce cosa sia la parola "delitto" scritta in Costituzione ecc. ecc.
















